DPCM 22 marzo: Quali attività sono consentite?

Mar 23, 2020

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Il Governo, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale ha adottate ulteriori misure restrittive che avranno efficacia fino al 3 aprile 2020.

Attività produttive industriali e commerciali

Il decreto stabilisce la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali:

  • ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1;
  • previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva per le attività:

° funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1,

° servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali,

° degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un  pericolo di incidenti,

° dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale.

  • l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari
  • resta consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza

Le attività produttive che sarebbero sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Attività professionali

Le attività professionali non sono sospese, restano fermo restando le indicazioni già date nel decreto dell’11 marzo, inerenti il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza.

Tutte le persone fisiche non possono trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che:

  • per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza
  • per motivi di salute.

Comunicazione al Prefetto

Al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, l’azienda, che deve continuare la propria attività, non rientrante tra quelle dell’allegato 1, deve inviare una comunicazione (Scaricabile qui) nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite o il motivo per il quale si rende necessario la prosecuzione dell’attività.

Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni.

Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.

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