INL: variazioni organico e obbligo collocamento mirato

Giu 29, 2021

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Premessa

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato una nota per fornire chiarimenti in merito all’applicazione della diffida obbligatoria, in relazione alla sanzione per mancata copertura della quota di assunzioni obbligatorie per più annualità.

Il chiarimento dell’Ispettorato

L’attenzione dell’INL riguarda il caso in cui, rispetto ad un’accertata scopertura verificatasi nel tempo, viene meno l’obbligo di assunzione per effetto di una riduzione dell’organico aziendale.

L’ispettorato ha dichiarato che questa violazione non può risultare diffidabile. La motivazione è data dal fatto che il venir meno dell’obbligo di assunzione è conseguenza di una riduzione della c.d. base di computo e non di una iniziativa, sia pur tardiva, del datore di lavoro.

La normativa di riferimento

I datori di lavoro sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili in misura determinata in base alla consistenza dell’organico aziendale.

La legge prevede che trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data in cui insorge l’obbligo di assumere soggetti disabili, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell’obbligo, il datore di lavoro stesso è sanzionato con un importo pari a 153.20 euro al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.

La sanzione è diffidabile laddove venga presentata agli uffici competenti, in alternativa:

  • una richiesta di assunzione;
  • la stipula del contratto di lavoro con persona iscritta alle liste del collocamento mirato.

Non è possibile adempiere alla diffida attraverso la stipula di convenzioni.

La sanzione potrà essere applicata:

  • a partire dal 61° giorno successivo a quello in cui è maturato l’obbligo senza che sia stata presentata la richiesta di assunzione agli uffici competenti;
  • dal giorno successivo a quello in cui il datore di lavoro, pur avendo ottemperato nei termini all’obbligo di richiesta, non abbia proceduto all’assunzione del lavoratore regolarmente avviato dai nuovi Servizi per l’impiego.

 Il datore di lavoro non potrà essere chiamato a rispondere per non aver assunto il lavoratore allo scadere del termine di legge qualora il ritardo dipenda dal mancato o ritardato avviamento da parte dell’ufficio competente.

Il datore di lavoro può essere ammesso al pagamento della sanzione in misura minima solo nei casi in cui:

  • la violazione è stata effettivamente sanata mediante uno degli adempimenti normativamente previsti: richiesta di assunzione o contratto di lavoro.
  • l’assunzione del soggetto disabile ovvero la richiesta di assunzione numerica – seppur tardive perché effettuate oltre i 60 giorni – siano state effettuate spontaneamente dal datore di lavoro.
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