INPS – Esonero lavoratrici madri

Feb 2, 2024

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L’Inps ha disciplinato con circolare l’esonero per le lavoratrici madri introdotte dalla Legge di Bilancio 2024.

 Lavoratrici che possono accedere all’esonero

Possono accedere all’esonero tutte le lavoratrici madri, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, dipendenti di datori di lavoro sia pubblici che privati, anche non imprenditori, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo, con l’esclusione dei soli rapporti di lavoro domestico.

Numero figli

Requisiti figlio minore

Durata dell’esonero

2

meno di 10 anni

1/1/2024 – 31/12/2024

3 o piu

meno di 18 anni

1/1/2024 – 31/12/2026

La realizzazione del requisito si intende soddisfatta al momento della nascita del secondo o del terzo figlio e la verifica dello stesso requisito si cristallizza alla data della nascita del secondo o del terzo figlio, non producendosi alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della riduzione contributiva in oggetto in caso di premorienza di uno o più figli o dell’eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o, ancora, nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre.

Nel caso in cui sia soddisfatto il requisito dell’essere madre di tre figli o più figli nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 (ai fini della riduzione contributiva di cui all’articolo 1, comma 180) o il requisito dell’essere madre di due figli nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 (ai fini della riduzione contributiva di cui all’articolo 1, comma 181), l’esonero, nelle ipotesi in cui sia prevista l’integrazione dell’indennità da parte del datore di lavoro per il congedo fruito, spetta a partire dal mese di perfezionamento del requisito richiesto dalla norma.

Qualora un rapporto di lavoro a tempo determinato venga convertito a tempo indeterminato, l’esonero può trovare legittima applicazione a decorrere dal mese di trasformazione a tempo indeterminato.

L’esonero contributivo in esame spetta anche per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

 Assetto e misura dell’esonero

L’esonero è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile.

 La soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice, riferita al periodo di paga mensile, anche in caso di part-time, è pari a 250 euro (€ 3.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (€ 250/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Qu soglie massime devono ritenersi valide anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, per le quali, pertanto, non è richiesta una riparametrazione dell’ammontare dell’esonero spettante.

Queste misure cessano al verificarsi della prima delle due scadenze individuate dalla norma. Nello specifico:

 –   in caso di tre o più figli, nel mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2026;

–    nel caso di due figli, nel mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2024.

La riduzione contributiva trova applicazione anche in favore delle lavoratrici che, nell’ambito del proprio nucleo familiare, abbiano bambini in adozione o in affidamento.

 Il diritto alla fruizione dell’agevolazione, consistendo in una riduzione contributiva per la lavoratrice, che non comporta benefici in capo al datore di lavoro, non è neanche subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Coordinamento con altre agevolazioni

L’esonero contributivo in trattazione, pari al 100% della quota di contribuzione a carico della lavoratrice madre, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare su base mensile, risulta cumulabile con gli esoneri riguardanti la contribuzione dovuta dal datore di lavoro, previsti a legislazione vigente.

Quest’esonero risulta strutturalmente alternativo all’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (quota IVS) a carico del lavoratore/della lavoratrice.

Resta fermo che dal mese successivo rispetto alla fruizione di una delle due misure di esonero (ad esempio, nelle ipotesi, per le lavoratrici madri di tre o più figli, in cui venga raggiunta la maggiore età del figlio più piccolo o, al contrario, in caso di nascita del terzo o di ulteriore figlio) si possa ricorrere, in presenza dei presupposti legittimanti, alla diversa misura di esonero della quota a carico della lavoratrice.

Ad esempio, le lavoratrici madri di tre o più figli, dal mese successivo al raggiungimento della maggiore età del figlio più piccolo possono accedere all’esonero IVS, non possedendo più i requisiti legittimanti per l’accesso all’esonero. Analogamente, dal mese della nascita del secondo figlio, la lavoratrice può accedere, sino al 31 dicembre 2024, in via alternativa rispetto all’esonero fruito nella precedente mensilità.

Istruzioni operative

Al fine di agevolare l’accesso alla misura in trattazione, le lavoratrici titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero in argomento, rendendo noti al medesimo datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli.

I datori di lavoro potranno utilizzare il facsimile predisposto.

Resta fermo che, qualora la lavoratrice volesse comunicare direttamente all’Istituto le informazioni relative ai codici fiscali dei figli, tale possibilità è consentita mediante predisposizione di un apposito applicativo che la lavoratrice può compilare inserendo i codici fiscali dei figli. Le istruzioni verranno comunicate con apposito messaggio. 

Al riguardo, si evidenzia che la mancata comunicazione dei codici fiscali dei figli da parte del datore di lavoro nelle denunce o, in via alternativa, da parte della lavoratrice mediante utilizzo dell’apposito applicativo, comporta la revoca del beneficio fruito secondo le indicazioni che saranno successivamente fornite.

 Flusso Uniemens

 I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell’esonero in oggetto, espongono a partire dal flusso Uniemens di competenza febbraio 2024, le lavoratrici per le quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.

 In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione dovuta calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

 Per esporre il beneficio spettante devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, l’elemento <InfoAggcausaliContrib>i seguenti elementi:

 –  <CodiceCausale> deve essere inserito il valore

  • ELA3” se presenti almeno tre figli;
  • ELA2” se sono presenti due figli.

<IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere presente due o più volte volte, valorizzando il codice fiscale di tutti i figli;

 –  <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere inserito il valore “CF_PERS_FIS” nel caso in cui venga inserito il codice fiscale;

<AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;

<BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese con esclusivo riferimento ai mesi arretrati;

 –  <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati sopra esposti nell’Uniemens sono poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

Se validato il valore “ELA3”

– “L591”, avente il significato di “conguaglio esonero art.1, comma 180, legge n. 213/2023 – tre o più figli”;

–  “L592”, avente il significato di “Arretrati Esonero art.1, comma 180, legge n. 213/2023 – tre o più figli”.

 Se validato il valore “ELA2”

 – “L593”, avente il significato di “conguaglio esonero art.1, comma 181, legge n. 213/2023 – due figli”;

–  “L594”, avente il significato di “Arretrati Esonero art.1, comma 181, legge n. 213/2023 – due figli”.

 Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento al mese di gennaio 2024 e febbraio 2024 arretrati può essere effettuata nei flussi Uniemens dei tre mesi successivi alla pubblicazione della presente circolare (marzo, aprile, maggio 2024).

 Nel caso in cui i datori di lavoro abbiano già esposto sulla mensilità di gennaio 2024 o nei mesi di nascita del figlio l’altro esonero, per poter usufruire dell’esonero oggetto della presente circolare, devono provvedere alla restituzione dell’importo già conguagliato valorizzando all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

 – nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore

  • M054”, di nuova istituzione, avente il significato di “Restituzione quota 6% sullo sgravio art. 1, comma 15, della legge di Bilancio 2024”;
  • M055”, di nuova istituzione, avente il significato di “Restituzione quota 7% sullo sgravio art. 1, comma 15, della legge di Bilancio 2024”;

–  <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore “N”;

–  <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento;

–  <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese; 

–  <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato lo sgravio da restituire pari allo 6% o al 7% dell’imponibile contributivo.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, possono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

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