Istruttoria CIGO: Chiarimenti

Nov 22, 2019

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L’Inps, con messaggio, ha fornito dei chiarimenti sull’istruttoria delle domande di Cigo.

Eliminazione del file CSV e calcolo del limite di 1/3

A seguito dell’eliminazione del file CSV, nel solo caso in cui appaia superato il limite di 1/3 e non risultino inviati o completi i dati Uniemens dei 6 mesi precedenti la domanda, gli operatori di sede invieranno alle aziende una richiesta di integrazione documentale finalizzata ad acquisire il file CSV.

La richiesta non andrà comunque effettuata qualora siano trascorsi due in quanto, dopo tale lasso di tempo, si considera cristallizzato il dato degli UNIEMENS anche se non presenti.

Si ricorda che qualunque documentazione integrativa presentata dall’azienda a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, si considera utilmente ricevuta anche se prevenuta oltre il termine dei 15 giorni assegnato all’azienda, purché entro e non oltre la data di adozione del provvedimento di rigetto dell’istanza.

 

Prima istanza di CIGO: impossibilità superamento limite di 1/3

Nei casi in cui l’azienda presenti, per la prima volta, un’istanza di cassa integrazione riferita ad una data unità produttiva, è evidente come non sia matematicamente configurabile il raggiungimento del limite in argomento.

Eventuali segnalazioni della procedura di senso contrario potrebbero derivare da errate o omesse indicazioni di dati da parte dell’azienda (ad esempio, mancata dichiarazione di lavoratori sull’unità produttiva interessata), che devono essere segnalate dalla sede all’azienda stessa e da quest’ultima opportunamente rettificate.

 

Sospensione della matricola aziendale nei sei mesi precedenti l’istanza di CIGO

Nei casi di sospensione della matricola aziendale e presentazione di una domanda di CIGO nei sei mesi successivi alla data di riattivazione, devono essere conteggiate le ore già fruite nel biennio mobile ma il semestre di riferimento per il calcolo dell’1/3 non deve tenere conto dei periodi di sospensione della matricola che vanno neutralizzati.

In tali casi, per consentire il calcolo del limite di 1/3, è necessario che la ditta presenti il file CSV che, nella specifica ipotesi, riguarderà gli ultimi sei mesi in cui la matricola era attiva, senza considerare le mensilità di sospensione.

 

Lavoratori interessati dalla richiesta di integrazione salariale e godimento delle ferie

In caso di lavoratori in CIGO, sia ad orario ridotto che a zero ore, l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’eventuale accoglimento dell’istanza.

La disciplina contrattuale delle ferie è regolata da norme privatistiche attinenti i rapporti tra datore di lavoro e lavoratori, che esulano dalle valutazioni di competenza dell’Istituto volte alla verifica dell’effettiva sussistenza della causale per la quale è stato chiesto l’intervento della CIGO.

Non occorre quindi chiedere all’azienda i dati sulle ferie ancora da fruire dai lavoratori interessati dalla richiesta di integrazione salariale e che, per tale ragione, nella domanda di CIGO non è più presente il campo nel quale veniva fornito tale elemento informativo.

 

Informazione e consultazione sindacale

La legge prevede l’obbligo dell’azienda di comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.

L’azienda dovrà allegare alla domanda di concessione della CIGO, pena l’inammissibilità della domanda stessa, copia della comunicazione inviata a tutte le suddette organizzazioni sindacali tramite PEC o raccomandata A/R.

Nel caso in cui l’azienda produca copia del verbale di accordo sindacale sottoscritto da tutte le organizzazioni e le rappresentanze sindacali previste, non è necessario che dimostri anche l’avvenuta notifica delle relative comunicazioni. In tal caso risulta evidente che le organizzazioni sindacali sono state effettivamente coinvolte nella procedura e perde di rilevanza la modalità con la quale l’azienda ha provveduto a tale adempimento.

Parimenti, non è necessario dare prova dell’avvenuta notifica delle comunicazioni in tutti quei casi in cui le organizzazioni sindacali che non hanno sottoscritto il verbale attestino sotto la loro responsabilità, con dichiarazione resa per iscritto, di essere state destinatarie della comunicazione e, quindi, di essere state preventivamente informate dall’azienda.

 

Istruttoria domande di CIGO per eventi meteo

Sono state rilevate alcune anomalie nell’iter istruttorio, svolto da alcune sedi, di domande di cassa integrazione con causale “eventi meteo”.

L’azienda è tenuta ad illustrare nella relazione tecnica, la tipologia di evento meteo in relazione alla quale si è determinata la sospensione dell’attività lavorativa, nonché la fase lavorativa in corso al verificarsi dell’evento.

L’azienda non è più tenuta a produrre i bollettini meteo: l’istruttoria deve essere condotta esclusivamente sui bollettini acquisiti d‘ufficio, non avendo alcuna valenza probatoria quelli eventualmente prodotti dall’azienda.

I provvedimenti adottati, sia di accoglimento che di rigetto delle istanze di concessione della CIGO, non devono limitarsi a dare genericamente atto che l’evento si è o non si è verificato, ma, con motivazione congrua, devono riportare l’indicazione dell’ente che ha rilasciato il bollettino che è stato acquisito d’ufficio, i valori in esso rilevati e l’indicazione della stazione di rilevamento che è stata presa in esame, individuando quella più prossima all’unità produttiva/cantiere ove si è verificato l’evento.

Nel provvedimento di rigetto, qualora l’evento meteo si sia verificato ma non in misura tale da giustificare la sospensione dell’attività lavorativa, occorre evidenziare che i dati registrati sul bollettino sono risultati inferiori ai valori previsti, in relazione a ciascuna tipologia di evento atmosferico, dalla circolare e dal messaggio già richiamati.

In caso di provvedimento di accoglimento, occorre precisare che l’evento si è effettivamente verificato e che i dati rilevati dal bollettino sono risultati pari o superiori ai predetti valori.

 

Lavoratori in distacco

L’integrazione salariale viene concessa in favore dei lavoratori che prestano servizio presso l’unità produttiva per la quale viene chiesta l’integrazione stessa: se il lavoratore distaccato presta la propria attività lavorativa non più presso l’unità produttiva per la quale l’azienda distaccante ha presentato l’istanza di CIGO, ma presso altra azienda (distaccataria), risulta evidente che il lavoratore stesso, per tutta la durata del distacco, non può essere ricompreso tra i beneficiari dell’integrazione salariale.

 

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