Lavoro intermittente: ruolo della contrattazione collettiva

Feb 12, 2021

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Premessa

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è intervenuto con una circolare per fornire indicazioni relative alla disciplina del lavoro intermittente anche in virtù delle recenti pronunce giurisprudenziali.  

I chiarimenti forniti riguardano la facoltà concessa alla contrattazione collettiva di intervenire sui requisiti oggettivi e soggettivi fissati dalla norma e alcune disposizioni relative, in particolare, al settore dell’autotrasporto.

Giurisprudenza

La Corte di Cassazione ha evidenziato – con sentenza n. 29423 del 13 novembre 2019 – la circostanza secondo la quale alle parti sociali è affidata l’individuazione delle esigenze che giustificano il ricorso a tale tipologia contrattuale.

Sentenza che, di fatto, ha sovvertito la pratica condivisa di molti contratti collettivi di porre il veto sul lavoro intermittente.

Pertanto, nell’ambito dell’attività di vigilanza, non si dovrà tenere conto di eventuali clausole sociali che si limitino a vietare il ricorso al lavoro intermittente. In tali casi occorrerà verificare se il ricorso al lavoro intermittente sia ammissibile in virtù dell’applicazione delle cosiddette causali oggettive (individuate dal R.D. n.2657/1923) ovvero delle causali soggettive nel caso di soggetti con meno di 24 anni di età (purchè le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno) e con più di 55 anni.

In sintesi

L’INL ha chiarito che i Contratti Collettivi Nazionali di lavoro possono disciplinare il lavoro intermittente, individuando i motivi che ne giustificano il ricorso, ma non sono legittimati a vietarne l’impiego. La circolare dell’Ispettorato prende le mosse dalla su citata sentenza della Cassazione.

Con la medesima circolare, inoltre, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro si sofferma sul caso specifico del settore dell’autotrasporto per cui, ad oggi, la relativa contrattazione collettiva non dà indicazioni riguardo alle esigenze che giustificano il lavoro intermittente.

In questa ipotesi l’Ispettorato riprende la regola generale già richiamata dalla Corte di Cassazione: il lavoro intermittente nell’autotrasporto è comunque ammesso per le attività indicate nel R.D. n.2657 del 1923.

In particolare, al punto 8 della tabella, è stabilito che è ricompreso il personale addetto ai trasporti di persone e di merci, ovvero:

Personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell’Ispettorato dell’industria e del lavoro non abbiano carattere di discontinuità”.

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