Novità in tema di Lavoro Accessorio

Set 1, 2015

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Limiti di compenso

 Il limite di compenso, per la prestazione di lavoro accessorio è pari a 7.000 euro (lordo 9.333 euro) nel corso dell’anno civile (1 gennaio -31 dicembre).

Per  le prestazioni rese nei confronti del singolo imprenditore o professionista rimane fissato il limite di 2.020 euro (lordo 2.693 euro) 

La legge ha reso strutturale la possibilità per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, di effettuare prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3000 euro (lordo 4.000 euro)  di compenso per anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT.

 

Modalità di acquisto

I committenti imprenditori o liberi professionisti hanno l’obbligo di acquistare esclusivamente con modalità telematiche “uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali”.

I  committenti imprenditori e liberi professionisti potranno acquistare i buoni esclusivamente attraverso:

  • la procedura telematica INPS (cosiddetto voucher telematico)
  • Tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS – FIT e tramite servizio internet Banking Intesa Sanpaolo;
  •  Banche Popolari abilitate.

 

I committenti non imprenditori o professionisti,  possono continuare ad acquistare i buoni, oltre che attraverso  i canali sopra descritti, anche presso gli Uffici Postali di tutto il territorio nazionale.

 

Non possono essere, dunque, acquistati buoni lavoro cartacei presso le sedi INPS, ad eccezione, e comunque fino al 31 dicembre 2015, di quelli riferiti alla corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting introdotti, in via sperimentale, per il triennio 2013 – 2015.

 

Misura del voucher

In attesa dell’emanazione del decreto, il  valore nominale del buono orario  è  fissato  in  10  euro.

 

Comunicazione telematica della prestazione di lavoro accessorio

 

La legge prevede l’obbligo di comunicare alla Direzione territoriale del lavoro competente,prima dell’inizio della prestazione, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore nonché il luogo della prestazione lavorativa, con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi.

Il Ministero del Lavoro (1) ha chiarito che, al fine dei necessari approfondimenti in ordine all’attuazione dell’obbligo di legge e nelle more della attivazione delle relative procedure telematiche, la comunicazione in questione sarà effettuata secondo le attuali procedure.

 

 

Note

(1) nota n.3337 del 25 giugno 2015

 

 

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Veronica Rovai
055 2707.277
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