Legge 104: chiarimenti

Set 5, 2018

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L’INPS ha emanato un messaggio con il quale fornisce alcuni chiarimenti in merito alla modalità di fruizione dei permessi L. 104 e del congedo straordinario relativamente ai casi di particolari modalità organizzative dell’orario di lavoro.

L’Inps ha fornito i seguenti chiarimenti:

  • la compatibilità dei permessi nel lavoro a turni, quello in cui l’orario operativo può coprire l’intero arco della giornata e la totalità dei giorni settimanali, comprendendo anche il lavoro notturno, la domenica e le giornate festive;
  • che i peermessi possono essere fruiti anche in corrispondenza di un turno di lavoro di domenica. Lo stesso vale per il lavoro notturno a cavallo di due giorni solari: in questo caso la prestazione resta riferita a un unico turno di lavoro e il permesso fruito corrisponde a un solo giorno;
  • Per i lavoratori part-time, inoltre, è previsto il riproporzionamento dei tre giorni di permesso mensile ai casi di part-time verticale e part-time misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese.

Cumulo tra il congedo straordinario ed i permessi L.104

L’Inps ammette la possibilità di cumulare nello stesso mese, purché in giornate diverse, i periodi di congedo straordinario L. 104, senza necessità di ripresa dell’attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici.

Ciò può accadere anche a capienza di mesi interi e indipendentemente dalla durata del congedo straordinario.

La fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale stesso deve, invece, intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese.

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