End of waste : torna la valutazione del “caso per caso” per il riciclo dei rifiuti

Nov 28, 2019

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Dopo la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1229/2018 (sentenza in cui si definiva che la competenza al rilascio delle autorizzazioni “caso per caso” in materia di end of waste, spettava esclusivamente allo Stato e non anche alle Regioni) che aveva posto in grave crisi l’intero settore del recupero, attraverso l’intervento normativo pubblicato in GU n. 257 del 2 novembre 2019, si è tornati a salvaguardare le tipologie e le attività di riciclo escluse da quelle previste e regolate dal DM 5 febbraio 1998 e successivi, attraverso una valutazione “caso per caso”.

L’art. 14-bis introdotto grazie anche all’azione di Confindustria, prevede in particolare, che, qualora per alcune tipologie di rifiuti non siano stati stabiliti a livello europeo e nazionale i criteri per la loro gestione come “end of waste”,  le Regioni (o le Province se delegate) possono rilasciare – e quindi anche rinnovare – le autorizzazioni “caso per caso”, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6 della direttiva europea 2008/98 e sulla base di criteri dettagliati che devono essere definiti nell’ambito degli stessi procedimenti autorizzatori e riguardano:

  1. materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell’operazione di recupero;
  2. processi e tecniche di trattamento consentiti;
  3. criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
  4. requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l’automonitoraggio e l’accreditamento, se del caso;
  5. un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

I provvedimenti autorizzatori devono essere comunicati dalle autorità che li hanno rilasciati all’ISPRA (Istituto per la Protezione dell’Ambiente) che, attraverso le ARPA territorialmente competenti, svolgerà controlli a campione. Viene, inoltre, istituito, al fine del rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità, presso il Ministero dell’ambiente, il registro nazionale deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi del nuovo articolo 184 ter del D.Lgs. 152/2006.

Si riporta in allegato l’art. 14-bis

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