Contratto di espansione e indennità mensile – chiarimenti INPS

Lug 27, 2022

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Premessa

L’INPS, con la circolare n. 88/2022, fornisce le istruzioni operative relativamente alla disciplina dei contratti di espansione, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2022 che ha prorogato anche per gli anni 2022 e 2023 questa misura di tutela e, allo stesso tempo, ha ridotto a 50 il limite minimo di unità lavorative in organico.

Per ogni annualità può essere presentato un solo piano di esodo; la scadenza per la risoluzione del rapporto è il 30 novembre di ogni anno. Solamente nel caso di un numero elevato di lavoratori è possibile prevedere, nel contratto di espansione, due piani di esodo e, conseguentemente, due diverse date presunte di risoluzione dei rapporti di lavoro nello stesso anno.

La domanda deve essere inviata all’INPS dal datore di lavoro, accompagnata dalla garanzia di adempimento, fideiussione bancaria o pagamento in un’unica soluzione.

I lavoratori possono beneficiare della prestazione anche tramite i fondi di solidarietà bilaterali.

 

Destinatari dell’indennità

L’indennità mensile – pari al trattamento pensionistico lordo maturato al momento della cessazione del rapporto – è riconosciuta in favore dei lavoratori dipendenti, assunti con contratto a tempo indeterminato che risultino iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) o alle forme sostitutive o esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria, gestite dall’INPS. I lavoratori, inoltre, devono trovarsi a non più di 5 anni dalla pensione di vecchiaia o da quella anticipata, devono aver maturato il requisito minimo contributivo e devono aver risolto il rapporto di lavoro in maniera consensuale entro il 30 novembre 2023.

Non rientrano tra i destinatari del contratto di espansione i lavoratori che intendono accedere a una pensione di vecchiaia con requisiti diversi da quelli ordinari; inoltre, l’indennità non è riconosciuta ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata con il cumulo dei periodi assicurativi, della pensione anticipata c.d. quota 100 e opzione donna, nonché della pensione anticipata per i lavoratori cc.dd. precoci.

 

Presentazione del piano annuale di esodo

Per ogni piano di esodo devono essere indicati nel contratto di espansione: il numero massimo dei lavoratori interessati e la relativa data presunta di risoluzione dei rapporti di lavoro, uguale per tutti i lavoratori coinvolti dal singolo piano di esodo.

Per ciascun piano di esodo, il singolo datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all’INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi prescritti dalla norma. I datori di lavoro sono, tuttavia, esonerati dalla presentazione della fideiussione bancaria solo nel caso in cui effettuino il versamento della provvista in unica soluzione.

Il datore di lavoro, inoltre, deve presentare alla struttura INPS territorialmente competente:

– copia del contratto di espansione sottoscritto presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;

– la “Richiesta di accreditamento e variazione dell’indennità mensile”, disponibile sul sito dell’INPS, nella sezione “Moduli”;

– la domanda di autorizzazione all’accesso al Portale delle prestazioni atipiche (“PRAT”) per il personale o il delegato individuato dal datore di lavoro a operare.

Le domande di certificazione del diritto vanno presentate almeno 90 giorni prima della data di inizio del trattamento.

 

Riconoscimento della prestazione tramite i Fondi di solidarietà bilaterali

La prestazione può essere riconosciuta anche tramite i fondi di solidarietà bilaterali.

L’unico requisito per la concessione del trattamento al lavoratore è che il fondo sia pienamente operativo; l’indennità mensile e la contribuzione correlata riconosciute attraverso i fondi, infatti, mantengono le stesse caratteristiche.

Il datore di lavoro è comunque tenuto a presentare una garanzia in relazione agli obblighi assunti sia nei confronti dell’Istituto sia dei lavoratori beneficiari, quindi una fideiussione bancaria o il pagamento in un’unica soluzione.

Nel caso in cui la possibilità di applicazione della misura non sia prevista dal regolamento del fondo, il Ministero del Lavoro ha specificato che per consentire l’operatività della misura non sono necessarie modifiche né apposite deliberazioni.

Per quanto non disposto dalla Legge di Bilancio 2022 l’INPS rimanda alle istruzioni della circolare n. 48/2021

 

 

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