Assunzioni agevolate donne 2021-2022

Feb 25, 2021

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Premessa

La legge di bilancio 2021 ha previsto che l’esonero contributivo per l’assunzione delle donne, previsto dalla legge Fornero,  è riconosciuto nella misura del 100 per cento nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Il riconoscimento dell’esonero è subordinato al requisito dell’incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della  differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti (per i dipendenti a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e il normale orario di lavoro a tempo pieno).

Al momento l’esonero non è fruibile. Si attende l’orientamento della Commissione europea.

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

Lavoratrici per le quali spetta l’incentivo

L’esonero trova applicazione “per le assunzioni di donne lavoratrici” che deve essere inteso come “per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate”, secondo la disciplina dettata dalla Legge Fornero.

Rientrano nella nozione di “donne svantaggiate” le seguenti donne:

  1. con almeno cinquant’anni di età e “disoccupate da oltre dodici mesi”;
  2. di qualsiasi età, residenti nelle regioni del Sud;
  3. di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”.
  4. di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.

Rapporti di lavoro incentivati

Sono incentivate le sole assunzioni di  donne svantaggiate effettuate nel corso degli anni 2021 e 2022

L’incentivo spetta per:

  • assunzioni a tempo determinato;
  • assunzioni a tempo indeterminato;
  • trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

L’incentivo spetta anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.

L’incentivo spetta anche in riferimento ai rapporti di lavoro a scopo di somministrazione sia per le assunzioni a tempo indeterminato che determinato

Con riferimento alla durata del periodo agevolato, l’incentivo spetta in caso di:

– assunzione a tempo determinato, spetta fino a 12 mesi;

– assunzione a tempo indeterminato, spetta per 18 mesi;

– trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, è riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione.

L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

Infine, come già chiarito per altre agevolazioni, si precisa che il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento.

Assetto e misura dell’incentivo

L’incentivo introdotto dalla legge di bilancio 2021, valevole per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate  del biennio 2021-2022, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

L’incremento occupazionale netto

Ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione è necessario, tra l’altro, rispettare la condizione specificamente prevista dalla legge di bilancio 2021 consistente nella realizzazione dell’incremento occupazionale.

Per la determinazione dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

Il beneficio è concesso dalla Commissione come “aiuto di Stato” che rispetti, tra le altre, le seguenti condizioni:

– di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere) ovvero a 225.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli o a 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura;

–  concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019;

– in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;

– concessi entro il 31 dicembre 2021

Coordinamento con altri incentivi

L’esonero in trattazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.

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