Esonero contributivo per le aziende che non richiedono cassa COVID nel 2021

Feb 24, 2021

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Premessa

La Legge di Bilancio ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale.

Il riconoscimento dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali è previsto per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

Questa misura si pone in regime di alternatività alla cassa integrazione con riferimento alla medesima unità produttiva.

L’applicazione del beneficio è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione di quelli operanti nel settore agricolo.

L’esonero può essere legittimamente fruito per le medesime posizioni aziendali (matricole INPS) per le quali, nelle suddette mensilità di maggio e/o giugno 2020, siano state fruite, anche parzialmente, le specifiche tutele di integrazione salariale COVID.

Per la verifica del rispetto del presupposto legittimante il riconoscimento dell’esonero è necessario fare riferimento alle singole matricole INPS attribuite ai datori di lavoro in ragione del diverso inquadramento previdenziale.

Alternatività

Ai fini del legittimo riconoscimento dell’esonero, come ampiamente illustrato, i datori di lavoro interessati non devono richiedere i nuovi trattamenti di cassa integrazione (ordinaria o in deroga) o di assegno ordinario.

Qualora il datore di lavoro decida di accedere all’esonero, non potrà avvalersi, nella medesima unità produttiva, di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19 previsti dalla Legge di Bilancio.

Presso il medesimo datore di lavoro, si potrà fruire per alcune unità produttive dell’esonero e per altre unità produttive dei nuovi trattamenti di integrazione salariale.

Con successivo messaggio operativo verranno fornite le indicazioni concernenti le domande di integrazioni salariali eventualmente attivate a seguito di rinuncia totale o parziale all’esonero contributivo in esame.

Assetto e misura dell’esonero

L’ammontare dell’esonero in trattazione è pari – ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche – alle ore di integrazione salariale fruite, anche parzialmente, nei mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

L’importo dell’agevolazione, più specificamente, è pari alla contribuzione piena a carico del datore di lavoro non versata in relazione alle ore di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale nei citati mesi.

L’ammontare dell’esonero così determinato costituisce l’importo massimo riconoscibile ai fini dell’agevolazione.

Tale importo può essere fruito, fino al 31 marzo 2021, per un periodo massimo di otto settimane e deve essere riparametrato e applicato su base mensile.

l’ammontare dell’esonero prescinde dal numero dei lavoratori per i quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale, in quanto la contribuzione datoriale non versata nelle suddette mensilità di maggio e/o giugno 2020 costituisce esclusivamente il parametro di riferimento per l’individuazione del credito aziendale.

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

La Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

  • siano di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere);
  • siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
  • in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
  • siano concessi entro il 31 dicembre 2021.

Coordinamento con altre misure

L’esonero in trattazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.

Ad esempio, l’esonero in trattazione non risulta cumulabile con:

  • l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile
  • per i lavoratori per i quali si sta fruendo del c.d. incentivo “Iolavoro”

Nelle diverse ipotesi di cumulo dell’agevolazione con altri regimi agevolati, riguardanti l’azienda nel suo complesso o i singoli lavoratori (ad esempio, incentivi occupazionali), considerato che l’esonero si sostanzia in un abbattimento totale dal versamento della contribuzione datoriale nei limiti delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020. La cumulabilità può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.

Per l’effettiva applicazione della seconda misura agevolata deve farsi riferimento alla contribuzione “dovuta”, e cioè, più specificamente, alla contribuzione residua “dovuta”.

La cumulabilità, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, trova applicazione sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo (ad esempio, incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi) che con riferimento agli incentivi di tipo economico.

Quanto alla sequenza secondo cui debba operarsi la cumulabilità tra gli esoneri, ove consentita, la stessa deve avvenire in ragione delle norme approvate, in ordine temporale, sul presupposto che l’ultimo esonero introdotto nell’ordinamento si cumula (ove così previsto) con i precedenti sulla contribuzione residua “dovuta”.

Laddove si intenda cumulare la misura in trattazione con altri regimi agevolati riguardanti i medesimi lavoratori, la stessa troverà applicazione in via residuale sulla contribuzione datoriale non esonerata ad altro titolo. Ad esempio, nel caso in cui si intenda fruire in contemporanea dell’agevolazione per l’assunzione in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo prevista, per le aziende fino a venti dipendenti, pari al 50% dei contributi datoriali dovuti, l’esonero troverà applicazione per i medesimi lavoratori a seguito dell’abbattimento della contribuzione operato in virtù della predetta previsione normativa.

Analogamente, nel caso in cui si intenda fruire in contemporanea dell’agevolazione per l’assunzione di uomini over 50 disoccupati da almeno 12 mesi, pari al 50% dei contributi datoriali dovuti, l’esonero troverà applicazione per i medesimi lavoratori a seguito dell’abbattimento del 50% della contribuzione operato in virtù di questa previsione normativa.

Laddove le previsioni normative prevedano un abbattimento totale della contribuzione datoriale – come nel caso dell’esonero per l’assunzione di donne; l’esonero, nel periodo di applicazione dello specifico incentivo all’assunzione, può trovare applicazione per le medesime lavoratrici solo laddove vi sia un residuo di contribuzione esonerabile.

Con riferimento alle agevolazioni astrattamente applicabili che siano state introdotte contemporaneamente nell’ordinamento (a titolo esemplificativo, la c.d. Decontribuzione Sud così come da ultimo disciplinata dalla medesima legge di bilancio 2021), si precisa che l’applicazione dell’esonero contributivo per i datori di lavoro che rinuncino ai trattamenti di  integrazione salariale, in virtù dell’entità dello stesso, preclude l’applicazione della c.d. Decontribuzione Sud per tutto il periodo di fruizione della misura. Resta fermo che, al termine della fruizione del suddetto esonero, il datore di lavoro interessato, che sia in possesso dei requisiti legittimanti, potrà accedere, per il periodo di spettanza, alla c.d. Decontribuzione Sud.

Nella medesima unità produttiva non potranno coesistere trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19 ed esonero.

Al contrario, le previsioni normative non precludono la possibilità di presentare domanda, in concomitanza o contestualmente alla richiesta di agevolazione contributiva in trattazione, per ammortizzatori sociali ordinari, diversi dalle causali COVID-19.

I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali   possono rinunciare alle frazioni di esonero non ancora godute e contestualmente presentare domanda per accedere ai nuovi trattamenti di integrazione salariale.

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