Fondo di solidarietà per le attività professionali

Giu 21, 2021

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Premessa 

L’Inps ha comunicato con circolare l’istituzione del fondo di solidarietà professionali.

Devono aderire a tale fondo le aziende rientranti in specifici  CODICI ATECO e che occupano mediamente più di tre dipendenti nel semestre precedente.

L’adesione al Fondo permette ai dipendenti delle aziende di poter usufruire di strumenti di sostegno al reddito in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.

Prestazioni

Il Fondo provvede, nei confronti dei soggetti aderenti al Fondo medesimo, all’erogazione di un assegno ordinario a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, per cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

Modalità di finanziamento delle prestazioni

Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate dai contributi di seguito elencati

a) Contributo ordinario. Per il finanziamento delle prestazioni e per la relativa contribuzione correlata è dovuto mensilmente al Fondo, un contributo ordinario dello:

– 0,45% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori) per i datori di lavoro che occupano mediamente più di tre dipendenti e sino a quindici dipendenti. Il contributo è calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti, esclusi i dirigenti;

– 0,65% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti. Anche in questo caso il contributo è calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti, esclusi i dirigenti.

In relazione agli apprendisti, si sottolinea che il contributo è dovuto solo per gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, in quanto solo tale tipologia di apprendistato è ammessa ad accedere alle prestazioni del Fondo.

Eventuali incrementi o diminuzioni della misura del contributo ordinario saranno ripartiti tra datore di lavoro e lavoratori nella medesima ragione.

Il contributo ordinario è dovuto da marzo 2020.

b) Contributo addizionale

In caso di erogazione dell’assegno ordinario è dovuto altresì un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, nella misura del 4%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione.

Codifica aziende

L’INPS ha attribuito alle aziende rientranti negli specifici CODICI ATECO il codice “0S”, a prescindere dal requisito dimensionale, in automatico, con contestuale eliminazione del codice di autorizzazione del Fondo di provenienza (“0J” connotante gli iscritti al FIS).

L’avvenuta attribuzione del c.a. “0S” è visualizzabile sul “Cassetto previdenziale Aziende”.

I datori di lavoro che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale di più di tre dipendenti computando i lavoratori denunciati su più matricole dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali di competenza, per consentire l’attribuzione alle matricole con numero di dipendenti inferiore a tale limite del seguente codice di autorizzazione:

  • “6G”, che assume il nuovo e più ampio significato di “Azienda con più di 5 dipendenti e fino a 15 che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi al Fondo di integrazione salariale e Azienda con più di 3 dipendenti e fino a 15 che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi al Fondo di solidarietà per le attività professionali”.

Ai fini della corretta applicazione dell’aliquota contributiva, i datori di lavoro che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale di più di quindici dipendenti computando i lavoratori denunciati su più matricole dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali di competenza, per consentire l’attribuzione alle matricole con numero di dipendenti inferiore a tale limite del seguente codice di autorizzazione:

  • “2C”, che ha il più ampio significato di“Azienda che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi ai Fondi di solidarietà e al Fondo di solidarietà per le attività professionali”, nel caso di azienda con più di 15 dipendenti che opera su più posizioni.

Modalità di compilazione del flusso Uniemens

A decorrere dal mese di maggio 2021, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, la contribuzione ordinaria, pari allo 0,45% per i datori di lavoro con media occupazionale tra più di tre e quindici dipendenti e pari allo 0,65% per i datori di lavoro con media occupazionale con più di quindici dipendenti, sarà calcolata nella aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti e degli apprendisti con contratto di apprendistato non professionalizzante.

Ai fini del versamento del contributo ordinario, dovuto per le mensilità da marzo 2020 ad aprile 2021, le aziende valorizzeranno – all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l’elemento <AltreADebito> indicando i seguenti dati:

  • <CausaleADebito> il codice di nuova istituzione “M179”, avente il significato di “Contributo ordinario Fondo di solidarietà per le attività professionali marzo 2020 – aprile 2021 (da >3 a 15 dipendenti)”; il codice “M189”, avente il significato di “Contributo ordinario Fondo di solidarietà per le attività professionali marzo 2020 – aprile 2021 (da >15 dipendenti)”;
  • <Retribuzione> l’importo dell’imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti e gli apprendisti non professionalizzanti;
  • <SommaADebito> l’importo del contributo pari allo 0,45% dell’imponibile contributivo (da >3 a 15 dipendenti); pari allo 0,65% dell’imponibile contributivo (da >15 dipendenti).

Si fa presente che la regolarizzazione delle competenze arretrate, relative al periodo da marzo 2020 ad aprile 2021, dovrà avvenire entro il giorno 16 agosto.

I datori di lavoro aderenti al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali che abbiano versato il contributo ordinario al FIS, dal mese di marzo 2020 al mese di aprile 2021, dopo avere ottenuto il c.a. “0S” e l’eliminazione del c.a. “0J”, potranno recuperare il suddetto contributo entro il giorno 16 agosto indicando l’importo indebitamente versato con il codice conguaglio già in uso “L220” (FIS), da valorizzare all’interno della sezione <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

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