Sgravio contributivo donne lavoratrici “svantaggiate”

Giu 30, 2023

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Premessa

La Legge di Bilancio 2023 ha reintrodotto lo sgravio contributivo per l’assunzione di donne lavoratrici “svantaggiate”.

A seguito della necessaria  e recente autorizzazione da parte della Commissione Europea, l’Inps ha pubblicato un’apposita circolare con le istruzioni operative.

Rapporti incentivati

L’incentivo prevede l’esonero contributivo in caso di assunzione di donne lavoratrici svantaggiate a tempo determinato, indeterminato o trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti atempo indeterminato effettuate:

  • dal 01/07/2022 al 31/12/2022 (già previsto dalla Legge di Bilancio 2021 ma non ancora operativo);
  • dal 01/01/2023 al 31/12/2023 

Vi rientrano anche i rapporti di lavoro part time, nel qual caso lo sgravio andrà riproporzionato in base all’orario di lavoro, nonché le assunzioni a scopo di somministrazione.

Misura dell’incentivo

Assunzione/trasformazione

Misura dallo sgravio

Importo massimo annuo esonerabile

dal 01/07/2022 al 31/12/2022

100% dei contributi a carico del datore di lavoro

6.000 euro

dal 01/01/2023 al 31/12/2023

8.000 euro

 

Durata dello sgravio contributivo

La durata dello sgravio dipende dal tipo di rapporto agevolabile che viene instaurato:

  • tempo determinato: agevolazione per massimo 12 mesi
  • tempo indeterminato: agevolazione per massimo 18 mesi
  • trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato già agevolato, la durata complessiva dell’agevolazione è di 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione;
  • trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato non agevolato, la durata complessiva dell’agevolazione è di 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione

Il periodo di fruizione dell’ incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità. In tal modo il periodo di godimento del beneficio viene differito in avanti.

Incremento occupazionale netto

Affinché l’assunzione/trasformazione sia agevolabile è richiesta una specifica condizione, ovvero deve comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra i lavoratori occupati, rilevato in ciascun mese, e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Suddetto incremento è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (ULA), secondo il criterio convenzionale proprio del Diritto comunitario. Si deve porre a confronto il numero medio di ULA dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di ULA dell’anno successivo all’assunzione. L’azienda è pertanto tenuta a verificare, mese per mese, l’effettiva forza lavoro presente nei 12 mesi successivi l’assunzione agevolata e non una mera occupazione “stimata”.

Datori di lavoro inclusi ed esclusi dall’incentivo

La misura in oggetto spetta ai datori di lavoro privato, con esclusione delle imprese:

  • operanti nel settore finanziario;
  • operanti nel settore domestico;
  • soggette a sanzioni adottate dall’Unione Europea

Rapporti di lavoro esclusi dall’incentivo

Sono esclusi dalla misura, in quanto già oggetto di specifiche agevolazioni i contratti di:

  • Apprendistato;
  • Lavoro domestico:
  • Lavoro intermittente o a chiamata

Condizioni di spettanza dell’incentivo

La definizione di “lavoratrice donna svantaggiata” viene mutuata direttamente dalla L. n. 92/2012, alla quale rinviano sia la Legge di Bilancio 2021 che la Legge di Bilancio 2023. Rientrano pertanto in suddetta definizione:

  • Donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
  • Donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • Donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’ampia disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. I suddetti settori economici vengono individuati annualmente sulla base delle risultanze ISTAT;
  • Donne di qualsiasi età ed ovunque residenti, ma prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi

Cosa si intende per “priva di un impiego regolarmente retribuito”?

Tale definizione è infatti condizione per poter rientrare o meno nell’incentivo in oggetto ed è stata individuata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nel 2017: vi rientra chi negli ultimi 6 mesi non ha prestato un’attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi ovvero chi negli ultimi 6 mesi ha svolto un’attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale sia derivato un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione fiscale (che è pari a Euro 5.500 in caso di lavoro autonomo e ad Euro 8.174 euro in caso di collaborazioni coordinate e continuative e delle altre prestazioni di cui all’art. 50, comma 1 ,TUIR)

 

Il datore di lavoro: condizioni di spettanza dell’incentivo

L’esonero contributivo NON spetta in caso di:

  • assunzione che viola il diritto di precedenza;
  • presso il datore di lavoro o utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o ad una riorganizzazione aziendale;
  • assunzione fatta in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito in base alla contrattazione collettiva o a norme di legge;
  • mancata regolarità contributiva dell’azienda (DURC)
  • violazioni di norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e mancato rispetto degli altri obblighi di legge;
  • mancato rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali.

Compatibilità con altri incentivi

Tale incentivo non è cumulabile strutturalmente con altri esoneri o riduzioni di aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente.  Se, viceversa, tale agevolazione non esaurisce l’intera contribuzione datoriale sgravabile, allora può essere cumulata con altre agevolazioni, nei limiti della complessiva contribuzione e l’ultimo esonero applicato si cumula con i precedenti per la parte di sgravio residuale.

Suddetta agevolazione è invece cumulabile con l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali prevista per i periodi di paga dal 01/01/2023 al 31/12/2023 dalla Legge di Bilancio 2023 e dal D.L Lavoro n. 48/2023 (cosiddetto cuneo fiscale)

Infine, la misura rientra tra gli Aiuti di Stato previsti ai sensi dell’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea

 

Esposizione flusso Uniemens

 Per le assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 01/07/2022 ed il 31/12/2022, restano ferme le indicazioni per la fruizione dell’esonero di cui alla legge di Bilancio 2021, già fornite con il messaggio n. 3809/2021.

Si fa presente che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi per le assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 01/07/2022 ed il 31/12/2022 può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.

Per usufruire dell’esonero previsto dalla legge di Bilancio 2023, per le assunzioni/trasformazioni di donne lavoratrici svantaggiate effettuate a decorrere dal 01/01/2023 al 31/12/2023, devono continuare a esporre le lavoratrici per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio di cui alla legge di Bilancio 2023 dal periodo di competenza successivo alla pubblicazione della circolare (giugno), devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

– <CodiceCausale>:  “ED23”;

–  <IdentMotivoUtilizzoCausale>: la data di assunzione o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.

Si fa presente che, nel caso in cui nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> viene indicata la data di assunzione/trasformazione, deve essere esposto l’attributo

TipoIdentMotivoUtilizzo” con valore “DATA”

Per quanto sopra non richiamato, Vi invitiamo come sempre a consultare la relativa circolare.

 

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