Rifiuti– nota informativa sul registro di carico e scarico

Giu 28, 2016

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Il Registro di Carico e Scarico Rifiuti

Il Registro di Carico e Scarico costituisce la base informativa per la compilazione annuale del MUD in quanto contiene tutte le informazioni relative a quantità e qualità dei rifiuti prodotti e/o trasportati, recuperati, smaltiti, intermediati dall’azienda. A sua volta, la principale fonte dei dati contenuti nei registri sono i formulari di identificazione dei rifiuti ma anche la produzione dei rifiuti all’interno dell’unità produttiva con le stime dei rifiuti prodotti e stoccati nel deposito temporaneo dei rifiuti. Ricordiamo che la norma che disciplina la gestione dei rifiuti in azienda è il D.Lgs. 152/2006 nella parte quarta.

 

Chi deve tenere il Registro di Carico e Scarico Rifiuti (art. 190)?

Hanno l'obbligo di tenere un Registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti:

1) i produttori:

a) di rifiuti speciali pericolosi

b) di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni artigianali ed industriali

c) di rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento , di fanghi prodotti dalla potabilizzazione delle acque ….,

2) chi effettua attività di raccolta e trasporto a titolo professionale

3) chi effettua attività di recupero e smaltimento

Chi non deve tenere il Registro di Carico e Scarico Rifiuti?

1) i produttori

a) di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di demolizione , costruzione, scavo, attività commerciale, servizio, sanitarie, attività agricole ed agro- industriali ( art. 2135 C.C.)

b) le imprese agricole di cui all’art 2135 del C.C. che producono rifiuti pericolosi

c) i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ateco 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi

2) i soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti in forma ambulante , limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio (art. 266 c.5 D.Lgs. 152/2006)

 

Dove deve essere tenuto il Registro di Carico e Scarico Rifiuti?

Il registro deve essere tenuto presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano l’attività di raccolta e trasporto e dei commercianti e degli intermediari di rifiuti.

 

Per quanto tempo deve essere conservato il Registro di Carico e Scarico Rifiuti?

Il registro deve essere conservato per 5 anni dalla data dell’ultima registrazione. Gli impianti di smaltimento dei rifiuti (discariche, inceneritori, ecc.) devono invece conservare i registri a tempo indeterminato e, al termine dell’attività, devono essere consegnati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione allo smaltimento in discarica.

 

Entro quanto tempo deve essere effettuata la registrazione dei conferimenti di rifiuti effettuati nel Registro?

a) per i produttori, entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da detta attività;

c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla conclusione dell’operazione di trattamento;

d) per i commercianti e gli intermediari entro due giorni lavorativi almeno due giorni lavorativi prima dell’avvio dell’operazione ed entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell’operazione.

 

Quali informazioni devono essere contenute nel Registro di Carico e Scarico?

–        La data di produzione o di presa in carico e di scarico del rifiuto, il numero progressivo della registrazione e la data in cui il movimento viene effettuato;

–        Le caratteristiche del rifiuto;

–        Le quantità dei rifiuti prodotti all'interno dell'unità locale o presi in carico;

–        L'eventuale ulteriore descrizione del rifiuto;

–        Il numero del formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti presi in carico o avviati ad operazioni di recupero o di smaltimento;

–         L'eventuale intermediario o commerciante di cui ci si avvale.

 

Il Registro di Carico e Scarico deve essere vidimato?

Sì. Il Decreto Legislativo n. 4 del 2008 definisce che dal 13 febbraio 2008 il Registro Carico e Scarico deve essere numerato e vidimato dalla C.C.I.A.A. territorialmente competente.

 

Contatto

Luana Berbeglia, tel.0552707268, e-mail luana.berbeglia@confindustriafirenze.it

Giacomo Borselli, tel.0552707236, e-mail giacomo.borselli@confindustriafirenze.it

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