Terre e rocce da scavo: produzione e riutilizzo

Apr 6, 2018

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Con il termine terre e rocce da scavo si fa riferimento al suolo scavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera tra cui:

·         scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee);

·         perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento;

·         opere infrastrutturali in generale (galleria, strade, ecc.);

·         rimozione e livellamento di opere in terra.

A seconda della loro caratterizzazione, provenienza e destinazione si applicano regimi normativi diversi:

Art.185, c.1, lett. c), D. Lgs 152/2006: terre e rocce allo stato naturale riutilizzate nello stesso sito di produzione;
DPR 120/17: terre e rocce da scavo che hanno requisiti tali da poter essere trattati come sottoprodotti e che, in quanto tali, possono essere riutilizzate nell’ambito della stessa opera per la quale sono state generate, di una diversa opera – in sostituzione dei materiali di cava – o in processi produttivi. Il riutilizzo in impianti industriali è possibile solo nel caso in cui il processo industriale di destinazione sia orientato alla produzione di prodotti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce e ne comporti la sostanziale modifica chimico-fisica;
D. Lgs 152/2006 parte IV: terre e rocce da scavo che, non rientrando in nessuna delle categorie di cui sopra devono essere smaltite come rifiuti.
La disciplina delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto contenuta nel DPR 13 giugno 2017 n. 120 “Riordino e semplificazione della disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo”, detta tra l’altro le condizioni che devono essere rispettate affinchè le terre e rocce da scavo possano essere qualificate come sottoprodotto.  Tra le principali:

·         che siano utilizzabili senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale e, allo stesso tempo,

·         che soddisfino i requisiti di qualità ambientale previsti ovvero non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti previsti nella Tab. 1, All. 5, Titolo V, parte IV, D.Lgs 152/06 con riferimento alla specifica destinazione d’uso del sito di produzione e del sito di destinazione (art. 10 c.1); possono invece contenere calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro – PVC, vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato.

·         che non costituiscano fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, ad esempio in contesti idrogeologici particolari quali condizioni di falda affiorante, substrati rocciosi fessurati e inghiottitoi naturali.

Gli adempimenti necessari ai fini del riutilizzo variano a seconda della tipologia di cantiere:

·         cantieri di piccole dimensioni (terre e rocce movimentate fino a 6000 m3): invio dichiarazione sostitutiva (art. 47, DPR 445/2000);

·         cantieri di grandi dimensioni (terre e rocce movimentate >6000 m3) non soggetti a VIA o AIA: invio dichiarazione sostitutiva (art. 47, DPR 445/2000) prevista dall’art.21;

·         cantieri di grandi dimensioni (>6000 m3) soggetti a VIA o AIA: redazione e invio del Piano di utilizzo- redatto in conformità a quanto indicato nell’allegato 5 del DPR che include anche la dichiarazione sostitutiva.

Operare in difformità a quanto previsto dalla norma comporta, di norma, la perdita della qualifica di sottoprodotto: la gestione delle terre e rocce da scavo ricade sotto la normativa dei rifiuti, con conseguente applicazione del relativo regime sanzionatorio.

Nell’ottica di informare sulla procedura prevista in materia di terre e rocce da scavo ARPAT mette a disposizione:

·         FAQ (risposte a domande frequenti), formulate sulla base delle conoscenze e valutazioni ad oggi disponibili (http://www.arpat.toscana.it/urp/risposte-a-domande-frequenti/terre-e-rocce-da-scavo)

·         modulistica per le dichiarazioni previste nelle varie fasi (http://www.arpat.toscana.it/urp/risposte-a-domande-frequenti/terre-e-rocce-da-scavo/modulistica).

(Fonte ARPAT)

 

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