Incentivo “Io Lavoro”

Nov 23, 2020

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Premessa

L’incentivo “Io Lavoro” trova applicazione per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate sull’intero territorio nazionale, nei limiti delle risorse specificamente stanziate.

L’Inps ha fornito, con circolare, le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumano, a tempo indeterminato, lavoratori disoccupati.

Lavoratori per i quali spetta l’incentivo

L’incentivo in esame spetta per l’assunzione:

– di persone disoccupate;

– di soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego;

– di lavoratori, da considerarsi in stato di disoccupazione, il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art 13 del TUIR.

Requisito anagrafico, se il lavoratore, alla data di assunzione, ha:

  • un’età compresa tra i 16 e i 24 anni (intesi come 24 anni e 364 giorni), ai fini dell’accesso al beneficio è sufficiente che lo stesso risulti disoccupato.
  • già compiuto 25 anni di età, oltre ad essere disoccupato, deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi,

Rapporti incentivati

L’incentivo, può essere riconosciuto, ferma restando la disponibilità delle risorse, per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020.

Sono incentivabili:

  • le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato – anche a scopo di somministrazione –
  • i rapporti di apprendistato professionalizzante;
  • i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto. Dopo la prima concessione non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio.

Assetto e misura dell’incentivo

L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

L’agevolazione è fruibile, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2022.

Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

L’incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto della normativa degli aiuti “de minimis”, o, in alternativa, l’assunzione a tempo indeterminato deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.

Coordinamento con altri incentivi

L’esonero contributivo è cumulabile:

  • con l’incentivo per i datori di lavoro che assumano percettori del reddito di cittadinanza.
  • con l’esonero volto all’assunzione stabile di giovani fino a trentacinque anni di età,
  • nei limiti massimi d’intensità di aiuto previsti dai regolamenti europei in materia di aiuti di Stato, con altri incentivi regionali di natura economica previsti e attuati in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nei territori di tali regioni.

Procedimento di ammissione all’incentivo

Il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “IO Lavoro”, disponibile sul sito internet www.inps.it all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, fornendo le seguenti informazioni:

– il lavoratore nei cui confronti potrebbe intervenire (o è già intervenuta) l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;

– la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa;

– l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;

– la misura dell’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto dello sgravio;

– se si intende fruire dell’agevolazione nei limiti degli aiuti “de minimis” o oltre tali limiti;

– se per l’assunzione/trasformazione si intende fruire anche dell’esonero under 35

A seguito dell’autorizzazione al godimento dell’agevolazione, l’Istituto, l’ANPAL e l’INL effettueranno i controlli di loro pertinenza volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell’incentivo.

L’autorizzazione alla fruizione dell’incentivo verrà effettuata dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Modalità di esposizione flusso Uniemens

I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell’incentivo nel rispetto dei limiti previsti in materia di aiuti “de minimis”, esporranno, a partire dal flusso Uniemens di competenza novembre 2020, i lavoratori per i quali spetta l’incentivo valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

–  <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “IOLA” o “ILAV” se oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”;

– <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);

– <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;

– <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’incentivo relativo ai mesi di competenza da gennaio a ottobre 2020. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021.

Ai fini dell’applicazione dei controlli finalizzati al monitoraggio della spesa si richiede la compilazione dell’elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:

– <CodiceCausale>: indicare il codice causale definito per il conguaglio, relativo all’esonero contributivo arretrato “L529” o “L531” se oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”;

– <IdentMotivoUtilizzoCausale>: inserire il valore ‘N’;

– <AnnoMeseRif>: indicare l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;

– <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

 

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