Inps: Quarantena, lavoratori fragili e malattia COVID

Ago 26, 2021

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Premessa

L’Inps con messaggio ha illustrato e le novità normative introdotte dal decreto sostegni, e gli indirizzi operativi forniti dai Ministeri vigilanti in merito alle tutele della quarantena, lavoratori fragili e malattia per Covid-19

Quarantena

L’INPS ha ricevuto indicazioni circa la validità, ai fini del riconoscimento dell’indennità previdenziale per l’anno 2020, delle certificazioni attestanti la quarantena con isolamento fiduciario redatte dai medici curanti, anche nei casi in cui non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica.

Le Strutture territoriali INPS hanno avviato le attività necessarie, sulla base delle valutazioni eseguite dai rispettivi Uffici medico-legali, ai fini della regolarizzazione dei certificati di competenza, precedentemente sospesi per carenza del provvedimento suindicato.

Il legislatore attualmente non ha previsto, per l’anno 2021, appositi stanziamenti volti alla tutela della quarantena.

Al momento, in attesa di eventuali interventi normativi, l’INPS non potrà procedere a riconoscere la tutela previdenziale per gli eventi riferiti all’anno in corso.

Lavoratori fragili

L’INPS riconoscerà la prestazione nel limite degli importi stanziati (pari, come già precisato, a complessivi 663,1 milioni di euro per l’anno 2020); per l’anno 2021, visto lo specifico stanziamento disposto per tale tutela (pari a 282,1 milioni di euro), la prestazione verrà riconosciuta per gli eventi fino al 30 giugno 2021.

Il legislatore non ha previsto ulteriori proroghe, considerato che il recente decreto-legge n. 105/2021, all’articolo 9, ha apportato modifiche al solo comma 2-bis dell’articolo 26, prevedendo la proroga fino al 31 ottobre 2021 delle misure previste per i lavoratori “fragili” ai fini dello svolgimento di norma della “prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.

Malattia COVID-19

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha autorizzano l’Istituto a procedere al riconoscimento della tutela della malattia secondo l’ordinaria gestione.

Codici evento

In aderenza al dettato normativo, la valorizzazione dei periodi nell’estratto conto dell’assicurato si determina, nei limiti degli stanziamenti previsti:

  • per l’anno 2020 – codice evento MV6 (quarantena)
  • per l’anno 2020 e per il primo semestre 2021  – codice evento MV7 (tutela dei lavoratori “fragili”)

 

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