Ristori Bis: Novità in materia di lavoro

Nov 11, 2020

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Il Decreto Ristori bis è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il Decreto prevede ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Di seguito le principali novità in materia di lavoro

Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali 

La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 si applica in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati dal legislatore. La sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.

Il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, sono sospesi anche in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, appartenenti ai settori individuati dal legislatore

I dati identificativi relativi ai suddetti datori verranno comunicati, a cura dell’Agenzia delle Entrate, all’INPS, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.

Misure in materia cassa integrazione

La norma ha prorogato al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza Covid-19  che si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.

Le sei settimane ulteriori di integrazione salariale  sono riconosciute anche in favore dei lavoratori in forza al 9 novembre 2020.

Congedo straordinario per i genitori 

La norma prevede il congedo straordinario, alternativamente, per i genitori lavoratori dipendenti.

Riguarda SOLO le aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado.

Il Congedo è riconosciuto nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta  in modalità agile.

Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa. I periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.

Bonus baby-sitting

Il Bonus è riconosciuto ai genitori lavoratori di alunni delle scuole secondario di primo grado iscritti alla Gestione separata o iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

La norma si applica dal 9 novembre 2020 e limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado.

Il Genitore ha diritto a fruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.

La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di  sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il beneficio si applica, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura. Le disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.

Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

 

 

 

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